Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
CAPO V
 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27
 (Valorizzazione della memoria storica)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
Art. 27 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
Art. 27 quater
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.