Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme regionali in materia di attività culturali.
CAPO II
 ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3 Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 20
 (Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
2 Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 22
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 23
 (Interventi della Regione)
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
9 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
10 Comma 2 sostituito da art. 87, comma 5, lettera a), L. R. 7/2025
11 Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera b), L. R. 7/2025
12 Comma 4 sostituito da art. 87, comma 5, lettera c), L. R. 7/2025
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera d), L. R. 7/2025
14 Comma 5 sostituito da art. 87, comma 5, lettera e), L. R. 7/2025
15 Comma 6 sostituito da art. 87, comma 5, lettera f), L. R. 7/2025
16 Comma 7 sostituito da art. 87, comma 5, lettera g), L. R. 7/2025
17 Comma 7 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera h), L. R. 7/2025