Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
CAPO II
 ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3 Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 20
 (Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
2 Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 22
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.
Art. 23
 (Interventi della Regione)
2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.