Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
CAPO I
 SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 9
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 11
 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016
Art. 12
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016
6 Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016
7 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 13
 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell’incentivo assegnato all’organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023
Art. 17
 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020