Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
TITOLO III
 ATTIVITÀ CULTURALI
CAPO I
 SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 9
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 11
 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016
Art. 12
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016
6 Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016
7 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 13
 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 16
 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell’incentivo assegnato all’organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023
Art. 17
 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020
CAPO II
 ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3 Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 20
 (Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Note:
1 Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
2 Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 22
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.
Art. 23
 (Interventi della Regione)
2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3 Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III
 ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ
Art. 24
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IV
 DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA
Art. 26
 (Interventi della Regione)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
5 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016
6 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
7 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
8 Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
9 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 . La disposizione trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022, come disposto dall'art. 34, c. 6, LR. 19/2021.
10 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
12 Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO V
 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27
 (Valorizzazione della memoria storica)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
Art. 27 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
Art. 27 quater
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE
Art. 28
 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015
5 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015
6 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015
7 Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021
CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 22/2021
CAPO VII
 PARTENARIATO
Art. 29 ter
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023
CAPO VIII
 RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI
Art. 30
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015
2 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015
3 Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016
5 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019
7 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019
CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
CAPO IX
 DISTRETTI CULTURALI
Art. 31
 (Distretti culturali)
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4 Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021