Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 9
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
2 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.