Art. 34 bis
1. Gli avvisi pubblici di cui agli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, 27 quater, comma 4, lettera a), 30 ter, comma 2, e 30 quater, comma 2, sono adottati dalla Giunta regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 27, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.