Art. 34
(Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalitą di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalitą di verifiche e controlli, le modalitą di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalitą di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.