Art. 32 ter
(Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)
1.
Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:
a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016