Art. 32 sexies
(Commissioni di valutazione)
1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualitą dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attivitą culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che possono svolgere l’incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai regolamenti medesimi.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera l), L. R. 7/2024
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2024