Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attivitą culturali.
Art. 32
 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)
1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.