Art. 30 ter
(Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuitą alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalitą previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalitą di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.