Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 30 quater
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera j), L. R. 7/2024
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera j), L. R. 7/2024