Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 29 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera i), L. R. 7/2024
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 87, comma 8, L. R. 7/2025
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.