Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 21/10/2025

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 27 quater
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11 Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 13, lettera h), L. R. 7/2024
16 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 13, lettera h), L. R. 7/2024