Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 27 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3 Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
6 Comma 4 sostituito da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026