Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme regionali in materia di attivitą culturali.
Art. 26 bis
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, la Regione organizza e partecipa a eventi di divulgazione letteraria e culturale, nazionali e internazionali, e istituisce il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia e il Premio "Umberto Saba Poesia", in collaborazione con il Comune di Trieste.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, L. R. 13/2025
3 Articolo sostituito da art. 78, comma 1, L. R. 5/2026
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 39, L. R. 9/2026 . Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 9/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.