Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 26
 (Interventi della Regione)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
5 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016
6 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
7 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
8 Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
9 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 . La disposizione trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022, come disposto dall'art. 34, c. 6, LR. 19/2021.
10 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
11 Parole soppresse al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
12 Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
13 Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.