Art. 25
(Attivitą del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)
1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attivitą fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attivitą di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.
2. Per le finalitą di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attivitą istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalitą definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 7/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 21, L. R. 16/2016