Art. 24
(Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2.
Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
6 bis.
Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
7 Comma 4 sostituito da art. 87, comma 6, lettera a), L. R. 7/2025
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 6, lettera b), L. R. 7/2025
9 Comma 5 sostituito da art. 87, comma 6, lettera c), L. R. 7/2025
10 Comma 6 sostituito da art. 87, comma 6, lettera d), L. R. 7/2025