Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 24
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
7 Comma 4 sostituito da art. 87, comma 6, lettera a), L. R. 7/2025
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 6, lettera b), L. R. 7/2025
9 Comma 5 sostituito da art. 87, comma 6, lettera c), L. R. 7/2025
10 Comma 6 sostituito da art. 87, comma 6, lettera d), L. R. 7/2025