Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 24
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
7 Comma 4 sostituito da art. 87, comma 6, lettera a), L. R. 7/2025
8 Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 6, lettera b), L. R. 7/2025
9 Comma 5 sostituito da art. 87, comma 6, lettera c), L. R. 7/2025
10 Comma 6 sostituito da art. 87, comma 6, lettera d), L. R. 7/2025
11 Comma 5 sostituito da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
12 Comma 6 sostituito da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.