Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 22
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5 Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.