Art. 21
(Cinema nelle aree montane svantaggiate)
1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunitą locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualitą.
3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e prioritą di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021