Art. 2
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attivitą culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell'
articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.
2. Ai fini della presente legge per attivitą culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.