Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3 Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021