Art. 17 ter
(Finanziamento del Mittelfest e delle attivitą ad esso collaterali)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attivitą collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalitą definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022