Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 17
 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
2 bis. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000.
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020