Art. 15
(Circuitazione opere liriche)
1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse č accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021