Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Norme regionali in materia di attivitą culturali.
Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalitą di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalitą di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
2. Con uno o pił avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalitą di svolgimento della procedura valutativa di cui all’articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalitą di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 7/2024
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 13, lettera c), L. R. 7/2024