Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attivitą culturali.
Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalitą di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalitą di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.