Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali in materia di attività culturali.
Art. 13
 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015