Art. 10
(Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all’ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un’unica soluzione anticipata.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.