Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024
Norme regionali in materia di attivitą culturali.
Art. 8
(Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attivitą di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.