Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 7

(Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)

1. Il programma triennale previsto dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), approvato dalla Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio di programmazione e le priorità;

b) le quote delle risorse del Fondo, istituito ai sensi del comma 2, da destinare alle varie tipologie d'intervento e la ripartizione annuale in conformità ai contenuti del programma stesso;

c) i criteri di valutazione delle domande.

2. Per sostenere gli interventi di edilizia scolastica regionale e per migliorare e adeguare gli immobili scolastici esistenti è istituito un Fondo per le spese d'investimento destinato agli enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica). Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

a) conferimenti ordinari della Regione;

b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche dei contributi regionali già concessi per le finalità di cui al comma 1;

e) stipula di appositi mutui;

f) introiti derivanti dagli incentivi statali per il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2004 (Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), e dagli incentivi per l'energia prodotta da impianti qualificati IAFR ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici).

2 bis. Al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come scuole secondarie di secondo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli EDR risorse per investimento. Il riparto è determinato annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle programmazioni proposte dalle Conferenze territoriali di cui all'articolo 32 della legge regionale 21/2019.

(8)

3. I contributi ordinari per interventi a sostegno dell'edilizia scolastica sono concessi ed erogati mediante procedura valutativa, sulla base delle manifestazioni di interesse inviate annualmente dagli enti locali al Servizio competente in materia di edilizia scolastica.

(1)

4. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle tipologie degli interventi finanziabili, dei criteri di valutazione e delle priorità degli interventi edilizi determinati dal programma triennale approvato dalla Giunta regionale, le modalità e i termini di presentazione delle domande e i punteggi assegnati ai criteri.

(2)

5. Il Servizio competente alla gestione del Fondo di cui al comma 2 effettua l'istruttoria delle domande verificando, tra l'altro, l'esistenza del progetto esecutivo approvato dall'organo competente, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda. Sulla base degli esiti istruttori procede alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili.

6. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro centoventi giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato nel sito istituzionale, sono approvati:

a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

(6)

7. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione della nuova graduatoria ed è utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

8. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento, nonché di sostenere la continuità di funzionamento del servizio scolastico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno di spese di investimento o a rimborso delle spese sostenute, per interventi urgenti effettuati o da effettuare su edifici scolastici dichiarati inagibili, anche in parte, e conseguentemente evacuati, anche in parte, o in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

9. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi da sostenere o già sostenuti nell'anno scolastico precedente alla presentazione della domanda.

10. La domanda di contributo è corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

(7)

11. Alle domande di cui al comma 10 è allegata copia dell'ordinanza del Sindaco che dichiara l'inagibilità, anche in parte, dell'edificio scolastico o della dichiarazione del tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio scolastico.

12. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della assegnazione del contributo.

13. I contributi previsti dai commi da 1 a 12 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regionale si fa carico dell'onere di corrispondere a INAIL i canoni di locazione previsti dall' articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e dall' articolo 1, comma 317, della legge 24 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), dal momento in cui gli edifici scolastici nuovi sono consegnati agli enti locali.

(3)(9)

13 ter. Il prezzo di acquisto dell'area o dell'immobile, corrisposto da INAIL agli enti locali interessati, è versato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per sostenere il Fondo di cui al comma 2.

(4)

14. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 13 è autorizzata la spesa di 1.500.000 di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 3590 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo regionale per l'edilizia scolastica".

15. La Giunta regionale, in occasione della programmazione degli interventi del Fondo di cui al comma 2, può stabilire che i contributi a sostegno degli stessi siano erogati dal Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali istituito con l'articolo 28, comma 1, della legge regionale 13/2014, secondo il procedimento disciplinato ai commi da 4 a 7 del predetto articolo.

16.

( ABROGATO )

(5)

17. La Regione intende sostenere la realizzazione di un innovativo programma di educazione finalizzato alla preparazione di professionisti e ricercatori nell'ambito dell'high performance computing (HPC) d'interesse del settore industriale.

18. Per le finalità di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste un contributo per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca - Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca -, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000.

20. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 6375 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla SISSA di Trieste per la realizzazione di un master internazionale in high performance computing (HPC) for science and technology".

21. Al comma 2 bis dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), dopo le parole <<settori di riferimento>> sono inserite le seguenti: <<, anche mediante la partecipazione a reti lunghe nazionali, europee o internazionali>>.

22. All'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 95 le parole <<all'anno 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<agli anni 2013 e 2014>>;

b) dopo il comma 95 è inserito il seguente:

<<95 bis. Il termine per la presentazione dell'istanza relativa al contributo di cui al comma 95 è fissato al 30 settembre dell'anno di riferimento.>>.

23. Al fine di conseguire una più alta qualificazione formativa degli studenti degli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per il tramite dell'ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, preposto ai controllo della qualità e alla valorizzazione dei prodotti di settore, agli istituti medesimi un contributo straordinario per l'ammodernamento ed eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici.

24. Con apposito regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ERSA definisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 23.

25. Per le finalità di cui al comma 23, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 6379 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario, tramite l'ERSA Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli istituti tecnici e professionali con indirizzo nel settore agroalimentare per l'ammodernamento e l'eventuale adeguamento alle norme in materia sanitaria dei laboratori didattici".

26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 7, comma 10, L. R. 14/2016

Comma 4 sostituito da art. 7, comma 10, L. R. 14/2016

Comma 13 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 13 ter aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 29/2017

Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 2, L.R. 23/2013.

Parole soppresse al comma 6 da art. 46, comma 1, L. R. 13/2020

Comma 10 sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 49, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole soppresse al comma 13 bis da art. 5, comma 51, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.