Legge regionale 04 agosto 2014 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.

Art. 10

(Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)

1. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per l'anno 2013 è accertato, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), in complessivi 477.817.887,29 euro; conseguentemente, in relazione al disposto di cui al secondo periodo dell'articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale 27/2012, il conguaglio positivo è determinato in 101.225.674,41 euro, cui si sommano 394.592,79 euro, relativi alle somme autorizzate con la legge regionale 27/2012, non utilizzate al 31 dicembre 2013, per complessivi 101.620.267,20 euro, destinati alle finalità e di cui ai commi 4, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, nonché, per 28.004.911,99 euro a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 52 - <<Assegnazione di fondi al sistema delle autonomie locali>>.

2. Le devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono diminuite:

a) dell'importo di 19.069.074,54 euro, corrispondente alle quote di gettito dell'addizionale regionale all'Irpef e della compartecipazione regionale all'Irpef relative ai redditi su immobili non locati, sostituite dall'imposta municipale propria e riferite all'anno 2013, di competenza della Regione, quantificate in base ai dati trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze;

b) dell'importo di 23.986.178,32 euro per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, tenuto conto delle quote di spettanza dei singoli tributi oggetto di devoluzione.

3. In conseguenza di quanto previsto al comma 2 le devoluzioni spettanti agli enti locali per l'anno 2014, ai sensi l'articolo 10, comma 3, della legge regionale 23/2013, sono rideterminate nella complessiva misura di 323.705.901,73 euro.

4. Una quota del conguaglio positivo determinato di cui al comma 1, pari a 23.986.178,32 euro, è destinata a reintegrare gli enti locali delle minori devoluzioni derivanti dall'applicazione del comma 2, lettera b).

5. Le variazioni finanziarie conseguenti all'applicazione dei commi 2 e 4 sono effettuate con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e in relazione al fondo di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013.

6. Per l'anno 2014, nel riparto del trasferimento ordinario ai Comuni di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013, si tiene conto del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 2, lettera a). A tal fine, si applica il criterio proporzionale di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013 all'importo corrispondente alla somma del fondo ordinario e del maggior gettito di cui al comma 2, lettera a), assegnando a ciascun Comune la quota di risorse risultanti dal predetto riparto, al netto del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 10, comma 10, della legge regionale 23/2013 e del maggior gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 2, lettera a), riferito a ciascun Comune. Conseguentemente sono fatte salve le risultanze della deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2014, n. 623 (Individuazione delle quote di maggiore e minore gettito IMU 2013 dei comuni del Friuli Venezia Giulia - individuazione degli importi da assicurare, per l'anno 2013, a favore del bilancio statale, regionale e comunale). Per le finalità di cui al presente comma si tiene conto dei valori relativi al maggior gettito dell'imposta municipale propria quantificati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. All'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), sono soppresse:

a) al comma 1, le parole <<e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza>>;

b) al comma 3, lettera b) la parola <<, rispettivamente,>> e le parole <<regionale e>>.

8. All'articolo 10, comma 29, della legge regionale 23/2013 le parole <<e regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014>>.

9. In relazione al disposto di cui al comma 2, lettera a), nell'ambito all'unità di bilancio 3.2.94 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 lo stanziamento del capitolo 1295 è ridotto di 19 milioni di euro per l'anno 2014.

10. Il conguaglio di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 23/2013 è calcolato tenendo in considerazione, quale importo di devoluzioni provvisoriamente attribuite, la somma che risulta dal comma 3, aumentata dell'importo indicato al comma 2, lettera a).

11. Una quota del conguaglio positivo determinato di cui al comma 1, pari a 5.381.656,16 euro è destinata a reintegrare il bilancio regionale delle somme prelevate dallo Stato a titolo di maggior accantonamento IMU 2012.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata ad accantonamento la somma di 5.381.656,16 euro nell'ambito dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1864 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Fondo da utilizzarsi per il ripristino della neutralità finanziaria del bilancio regionale in relazione all'IMU 2012".

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013, un fondo di 1.237.482,47 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 7, della legge regionale 23/2013.

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 9, della legge regionale 23/2013, un fondo di 10.463.465,08 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, commi 9 e 10, della legge regionale 23/2013.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane, a incremento del trasferimento ordinario di cui all'articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013, un fondo di 211.751,80 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 16, della legge regionale 23/2013.

16. Per le finalità previste dai commi 13, 14 e 15 è destinata la spesa di 11.912.699,35 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, a incremento dell'assegnazione per il concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico di cui all'articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013, un fondo di 714.821,38 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 18, della legge regionale 23/2013.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è destinata la spesa di 714.821,38 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni e alle Province, a incremento del trasferimento per il minor gettito conseguente all'abrogazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013, un fondo rispettivamente di 7.420.000 euro e di 500.000 euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire con i criteri previsti dal medesimo articolo 10, comma 5, della legge regionale 23/2013.

20. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa di 7.920.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni un fondo straordinario di 20 milioni di euro da assegnare con la modalità di cui al comma 36 e ripartire in misura proporzionale al gettito ICI 2010 di ciascun Comune, risultante dai dati comunicati dal Ministero alla Regione ai fini del calcolo del gettito IMU.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1866 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione straordinaria alle autonomie locali per l'anno 2014".

23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni, con le modalità di cui al comma 36, un fondo straordinario di 2.500.000 euro, da ripartire in misura proporzionale alla quota di maggior gettito IMU 2013 individuata, per ciascun Comune, con deliberazione della Giunta regionale 623/2014.

24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1874 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione straordinaria ai Comuni extragettito IMU".

25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli un fondo di 650.000 euro da assegnare, con la modalità di cui al comma 36, per la copertura degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti ai sensi del comma 26; per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti beneficiari dell'assegnazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013, il riparto è quantificato al netto della quota già ricevuta ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.

26. Per le finalità previste dal comma 25 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 30 settembre 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno. Per i Comuni beneficiari del riparto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge regionale 23/2013 è fatta salva la domanda già presentata nei modi e nei tempi previsti dal comma 14 del citato articolo 10.

27. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 25 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

28. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare senza vincolo di destinazione, per l'anno 2014, un fondo di 550.000 euro ai Comuni interamente montani con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, nel cui territorio siano presenti contemporaneamente le scuole pubbliche primaria e secondaria di primo grado.

30. I Comuni di cui al comma 29 sono individuati sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

31. Il fondo di cui al comma 29 è ripartito in misura proporzionale alla popolazione residente alla data indicata nel comma 29. Il riparto è disposto d'ufficio successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma 30 e con la modalità di cui al comma 36. L'assegnazione spettante a ciascun Comune di cui al comma 29 non può essere superiore a 50.000 euro.

32. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1867 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione ai Comuni per modifica plessi scolastici".

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) del Friuli Venezia Giulia, a domanda, un contributo per il concorso alla copertura di accantonamenti a Fondo rischi per gli oneri connessi alle controversie in materia di lavoro, protratte per un periodo superiore a cinque anni e con esiti differenti derivanti da più gradi di giudizio, che hanno impedito adeguati accantonamenti.

34. Per le finalità di cui al comma 33, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000, sono definite le ulteriori condizioni necessarie per accedere ai contributi, i criteri di riparto, le modalità di presentazione della domanda, la tempistica di rendicontazione e altri eventuali adempimenti a carico del beneficiario.

35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 1868 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Concorso alla copertura di accantonamenti a Fondo rischi a favore delle ASP per oneri controversie in materia di lavoro".

36. Le risorse di cui ai commi 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 29 sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate nello stesso anno, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, altrimenti sono liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015 in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti all'Ufficio regionale competente.

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37. A incremento delle risorse di cui all'articolo 10, comma 23, della legge regionale 23/2013 e conformemente alle previsioni di cui al comma 24 del medesimo articolo 10, è destinato l'ulteriore fondo di 7 milioni di euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, comma 25, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013). Le risorse ulteriori sono impegnate entro l'anno 2014 e liquidate a favore dei soggetti beneficiari a decorrere dal 2015, in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai medesimi soggetti.

38. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 37 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella J relativa al comma 75 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

39. A supporto dell'attuazione della riforma del governo locale del Friuli Venezia Giulia e in attuazione dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché per il monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici connessi al coordinamento della finanza locale, in particolare quelli previsti nel decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), l'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo unitario per il Friuli Venezia Giulia, denominato <<Piattaforma digitale del Sistema Regione-Autonomie locali>>, per la raccolta, conservazione e scambio di dati informativi.

40. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di 366.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1869 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Piattaforma digitale del Sistema Regione-Autonomie locali".

41. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 12/2013, la Giunta regionale delibera ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 nel caso di successive modifiche da parte del Ministero dei dati già trasmessi.

42. I Comuni del Friuli Venezia Giulia recepiscono le modifiche di cui al comma 41 imputando eventuali maggiori importi da assicurare al bilancio statale con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 729 quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come aggiunto dall'articolo 7 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

43. Il recupero dei maggiori introiti del gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non detraibili dal fondo stanziato nel bilancio statale per il rimborso compensativo ICI abitazione principale per incapienza dello stanziamento statale medesimo, è operato, dopo formale richiesta da parte del competente Ministero, a valere sui fondi di parte corrente gestiti dal Servizio finanza locale della Direzione centrale competente in materia di enti locali con vincolo di commutazione in entrata sull'unità di bilancio 6.1.201 con riferimento al capitolo 1431 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Recupero dei maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali-partita di giro", cui conseguirà la restituzione, per pari importo, allo Stato a valere sull'unità di bilancio 12.2.4.3480 con riferimento al capitolo 1431 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Versamento allo Stato di somme derivanti da maggiori introiti del gettito ICI sugli edifici rurali- partita di giro".

44. Le modalità di cui all'articolo 10, comma 34, della legge regionale 23/2013 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.

45. Nell'anno 2014, al fine di mantenere il punto di neutralizzazione tra l'imposta municipale propria 2014 e la previgente imposta comunale sugli immobili, i Comuni della regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 33, della legge regionale 23/2013, e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

46. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie provvede ad acquisire dal competente Ministero i dati di cui al comma 45 e a trasmetterli alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme per gli adempimenti di competenza.

47. Gli articoli 26 e 27 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), sono abrogati a decorrere dall'1 gennaio 2015.

48. Il comma 72 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2015.

49. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2015.

50. Le associazioni intercomunali e le unioni di Comuni che, nell'anno 2014, hanno beneficiato degli incentivi previsti dal Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014, trasmettono all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio 2015, avvalendosi della modulistica definita con il Piano medesimo e per consentire le necessarie verifiche sull'attività della forma associativa:

a) un'autocertificazione, a firma del Presidente della forma associativa, attestante l'effettiva gestione di funzioni e servizi in forma associata;

b) un'attestazione del raggiungimento dei risultati programmati, a firma del responsabile dell'ufficio associato competente.

51. Qualora non risultino comprovati, anche in seguito ai controlli a campione, l'effettività della gestione associata di funzioni o servizi e/o il raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014 da parte di un'associazione intercomunale o di un'unione di Comuni sciolte, l'Amministrazione regionale dispone d'ufficio il recupero dell'importo individuato in attuazione dei criteri definiti nel Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014 a valere sui fondi di parte corrente, assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, spettanti al Comune capofila della disciolta associazione intercomunale o al Comune sede della disciolta unione di Comuni, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra gli enti locali partecipanti all'aggregazione sovracomunale.

52. Qualora non risultino comprovati, anche in seguito ai controlli a campione, l'effettività della gestione associata di funzioni o servizi e/o il raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014, da parte di un'associazione intercomunale, l'Amministrazione regionale dispone d'ufficio il recupero dell'importo individuato in attuazione dei criteri definiti nel Piano di valorizzazione territoriale per l'anno 2014, a valere sui fondi di parte corrente, assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, spettanti al Comune capofila dell'associazione intercomunale, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra gli enti locali partecipanti all'aggregazione sovracomunale.

53. L'importo da recuperare, a seguito del controllo sull'effettività della gestione associata o sul raggiungimento degli obiettivi programmati per l'anno 2014, nei confronti di un'unione di Comuni può essere compensato, a richiesta dell'unione stessa, a valere sui fondi di parte corrente spettanti al Comune sede dell'unione e assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, fatti salvi i rapporti interni di debito e credito tra i Comuni partecipanti all'aggregazione sovra comunale.

54. Il finanziamento regionale assegnato al Comune di Reana del Rojale, a valere sulle risorse ASTER 2007, di cui all'accordo quadro stipulato in data 16 settembre 2008, tra la Regione e i Comuni di Cassacco, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Reana del Rojale e Tricesimo, facenti parte dell'Associazione intercomunale con Pasian di Prato quale capofila, è confermato, a parità di cofinanziamento come previsto nell'accordo medesimo, a favore del Comune succitato per il recupero e il restauro dell'ex edificio scolastico, sito in Reana del Rojale per la realizzazione del Museo del cartoccio, nonché per le spese relative alla procedura espropriativa del fabbricato Battiferro per 36.933,77 euro.

55. Il Comune di Reana del Rojale inizia i lavori dell'intervento di cui al comma 54 in data 31 luglio 2016, trasmette il relativo verbale alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e presenta la rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2017.

(3)

56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni di Arzene e Valvasone, per l'anno 2014, un contributo straordinario per accompagnare la fase di costituzione del nuovo Comune risultante da fusione.

57. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di inammissibilità della richiesta, i due Comuni trasmettono congiuntamente alla Direzione regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di utilizzo del contributo per interventi finalizzati a favorire l'unificazione amministrativa dei due Comuni e l'omogeneità delle infrastrutture. La Giunta regionale, con deliberazione e sulla base della proposta delle Amministrazioni locali, individua gli interventi ammissibili, le risorse, la tempistica di rendicontazione e l'ente o gli enti a favore dei quali disporre l'impegno delle risorse.

58. L'impegno delle risorse di cui al comma 57 è disposto nell'anno 2014 e subordinato all'esito positivo del referendum. L'erogazione è disposta a decorrere dal 2015 con le tempistiche definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 57.

59. Per le finalità previste dal comma 57 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1430 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario a favore dei Comuni di Arzene e Valvasone in vista dell'istituzione del Comune risultante da fusione".

60. La tempistica per la conclusione o per la rendicontazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 11, comma 35, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), o per entrambi, fissata al comma 39 del medesimo articolo 11, può essere prorogata per non più di dodici mesi con decreto del Direttore del Servizio competente, previa domanda motivata dell'ente locale interessato presentata entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

61. Il termine ultimo di presentazione della rendicontazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici con utilizzo delle economie residuate dall'accordo quadro stipulato in data 11 novembre 2009 tra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e finanziato con le risorse ASTER, è fissato al 31 ottobre 2015.

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62. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<30 settembre 2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo 2015>>.

63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2014 un fondo di 50.000 euro a favore dell'ANCI per sostenere l'attività istituzionale collegata all'attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.

64. L'impegno di cui al comma 63 è disposto d'ufficio entro novembre 2014 e la liquidazione è disposta in sede di rendicontazione delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, da presentarsi entro il 31 marzo 2016, consistente in una relazione dettagliata corredata dell'elenco analitico delle spese sostenute per le finalità di cui al comma 63.

65. Per le finalità previste dal comma 63 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1876 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo ANCI per il sostegno dell'attività istituzionale collegata all'attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia".

66. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di mobili e arredi finanziati in tutto o in parte con legge regionale e funzionali alla fruizione immobili ristrutturati e la cui spesa sia prevista all'interno del quadro economico di progetto.

67. Le spese relative a contributi concessi a pubbliche amministrazioni regionali e locali, anche in forma associata, e a concessionari di servizi di pubblico interesse locale, a valere sulle assegnazioni statali di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

68. Nelle more delle modifiche del regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2011, n. 279/Pres., con riguardo ai contributi assegnati nell'esercizio 2014, il termine finale di cui all'articolo 20, comma 2, del citato regolamento è fissato a un anno dalla data del provvedimento di concessione.

69. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza della promozione della cultura della pace attraverso l'azione educativa e l'uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie per la diffusione dell'informazione, anche alla luce delle celebrazioni per il centenario della prima guerra mondiale, intende sostenere il programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica denominato "La mia scuola per la pace", promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani.

70. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa pluriennale con il Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani e il Coordinamento regionale Friuli Venezia Giulia degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani e a concedere al Coordinamento nazionale degli enti locali per la Pace e i Diritti Umani, soggetto deputato a coordinare le attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 74 per la realizzazione delle iniziative previste dal protocollo medesimo.

71. La domanda di contributo di cui al comma 70 è presentata al Servizio competente in materia di istruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.

72. Per l'anno 2014 la domanda di cui al comma 71 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

73. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 71 concede il contributo. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.

74. Per le finalità di cui al comma 70 è autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 6392 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani a sostegno del programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica denominato "La mia scuola per la pace"".

75. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.

Note:

Parole soppresse al comma 61 da art. 12, comma 1, L. R. 18/2014

Comma 36 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 25/2014

Parole sostituite al comma 55 da art. 10, comma 67, L. R. 20/2015