Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4865 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto Psicopedagogico "Villa Santa Maria della Pace" di Medea per l'avviamento del servizio residenziale per persone adulte con gravi disturbi generalizzati dello sviluppo".
4. Nelle more dell'applicazione dei nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 14 ter e dall'articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, a titolo di anticipazione delle risorse finanziarie per l'anno in corso, una quota corrispondente al 70 per cento degli importi concessi nell'anno 2013.
5. Le risorse finanziarie iscritte sul bilancio regionale per l'esercizio 2014 per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 41/1996 sono destinate a garantire la prosecuzione della sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili inseriti nelle programmazioni provinciali 2011-2013.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova un contributo straordinario di 490.000 euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, interessato dai lavori di adeguamento sismico.
8. La concessione del contributo di cui al comma 6 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 490.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4841 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Azienda per i servizi alla persona "Ardito Desio" di Palmanova per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti".
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo straordinario di 1 milione di euro destinato al completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale per anziani non autosufficienti A. Culot, finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione definitiva al funzionamento.
12. La concessione del contributo di cui al comma 10 è disposta a seguito del parere consultivo del Nucleo di valutazione dell'edilizia sanitaria e socio assistenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995 e successive modifiche e integrazioni, sul progetto preliminare. L'erogazione del contributo viene disposta previo parere tecnico-economico del medesimo Nucleo di valutazione sul progetto definitivo con le modalità previste dalla legge regionale 14/2002.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4854 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Gorizia per il completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura residenziale "A. Culot" per anziani non autosufficienti".
14. Nell'ambito della collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, promuove iniziative per il miglioramento e la sinergia delle azioni di prevenzione e di controllo nei settori sanitario e sociale sul territorio regionale, attivando strumenti che favoriscano il coordinamento delle rispettive attività.
15. Ai fini di cui al comma 14 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle pubbliche amministrazioni finanziamenti per l'acquisto di beni necessari al miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo, e per le spese connesse alla gestione di tali beni.
16. Le iniziative di cui al comma 14 e le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 15 sono definite, previo decreto del direttore centrale competente, mediante la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione-Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e la pubblica amministrazione interessata.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4834 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Finanziamento per la promozione di iniziative per il miglioramento delle azioni di prevenzione e controllo nei settori sanitario e sociale".
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 4858 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Centro accoglienza "Ernesto Balducci" onlus di Pozzuolo del Friuli per il perseguimento delle finalità istituzionali".
21. A fronte della necessità di supportare gli enti locali che, nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, rendono disponibili strutture da destinare in via provvisoria all'accoglienza nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali per effettuare attività integrative, mediante il coinvolgimento del privato sociale (preferibilmente soggetti gestori di progetti SPRAR), finalizzate principalmente a contrastare le criticità derivanti dalle misure di accoglienza.
22. La domanda per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 21 è presentata dagli enti locali alla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio volontariato, solidarietà e immigrazione, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, accompagnata da una relazione contenente l'analisi descrittiva del fabbisogno espresso dai rispettivi territori e l'illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse.
23. L'approvazione e la quantificazione dei singoli finanziamenti è definita con successiva deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle qualità progettuali e del numero di persone destinatarie degli interventi.
24. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 22 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.3.1.5065 e del capitolo 6380 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi agli enti locali a copertura delle spese per l'attuazione di interventi integrativi nell'ambito dei flussi nazionali straordinari di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati".
28. Ai beni oggetto di contributo di cui ai commi 26 e 27 non si applicano gli articoli 32, 32 bis e 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fatte salve le eccezioni disciplinate dal regolamento di cui al comma 29.
31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, che provvede alla concessione dei contributi sulla base della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, così come precisata dal regolamento, e all'erogazione anche in via d'anticipazione previa fideiussione; sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
34. Per le finalità previste dai commi 26 e 27 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3560 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo".
45. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il riferimento agli utenti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 6/2003, è sostituito con il riferimento agli utenti di cui al comma 42, lettera a).
46. Ferme restando le condizioni di revoca dell'assegnazione già previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6/2003, le ATER dispongono in ogni caso la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi in cui per quattro anni consecutivi l'utente possieda anche alternativamente, l'Indicatore della Situazione Economica o l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), oppure di anziani, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio di ciascuno.
62. Ai fini di garantire una adeguata promozione sul territorio la Regione può promuovere una raccolta di manifestazioni di interesse verso i soggetti pubblici titolari di iniziative idonee allo sviluppo di interventi di social housing.
63. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
64. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa complessiva di 8 milioni di euro suddivisa in ragione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3609 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali".
65. Il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), restituisce al bilancio della Regione, entro il termine del 31 dicembre 2014, le risorse allo stesso anticipate e destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 4, comma 63, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e dell'articolo 28, comma 13, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).
68. Fermo restando quanto previsto all'articolo 81 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), i finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi, determinati e liquidati, alla data di entrata in vigore della presente legge, contributi in conto interessi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, anche solo per quota capitale, per un periodo non superiore a due anni, utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento:
a) articoli 85, 88, 89 e 90 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
b) articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22 (Integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, concernente: <<Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica>>);
c) articolo 23, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale).
69. Nei casi previsti al comma 68, l'agevolazione calcolata sulla base del piano di ammortamento originario continua a essere riconosciuta alle scadenze e per gli importi originariamente stabiliti, anche durante il periodo di sospensione, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e senza la necessità di procedere alla conferma del contributo.
70. In caso di revoca dell'incentivo, non è dovuta la restituzione delle quote di agevolazione percepite durante il periodo di sospensione.
73. La disposizione di cui al comma 72 trova applicazione con riferimento alle domande di trattamento presentate, conformemente al relativo regolamento regionale, in relazione a cessazioni di contratti a progetto verificatesi entro il 31 dicembre 2012.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4496 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Trasferimenti all'Istituto nazionale di previdenza sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) per il sostegno al reddito dei collaboratori a progetto pluricommittenti".
75. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 74 all'INPS, su richiesta da parte dell'Istituto medesimo che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento di cui al comma 72 fino a esaurimento delle risorse disponibili.
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 22/2014
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 22/2014
3 Parole sostituite al comma 31 da art. 4, comma 100, L. R. 27/2014
4 Parole soppresse al comma 32 da art. 9, comma 1, L. R. 20/2015
5 Comma 35 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
6 Comma 36 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
7 Comma 37 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
8 Comma 38 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
9 Comma 39 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
10 Comma 40 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
11 Comma 41 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
12 Comma 42 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
13 Comma 43 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
14 Comma 44 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
15 Comma 45 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
16 Comma 46 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
17 Comma 47 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
18 Comma 48 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
19 Comma 49 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
20 Comma 50 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
21 Comma 51 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
22 Comma 52 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
23 Comma 53 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
24 Comma 54 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
25 Comma 55 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
26 Comma 56 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
27 Comma 57 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
28 Comma 58 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
29 Comma 59 abrogato da art. 50, comma 1, lettera i), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
30 Comma 31 bis aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 14/2016
31 Comma 33 abrogato da art. 10, comma 6, lettera c), L. R. 14/2016
32 Parole aggiunte al comma 29 da art. 5, comma 11, L. R. 24/2016
33 Parole aggiunte al comma 26 da art. 60, comma 1, L. R. 29/2017
34 Parole sostituite al comma 28 da art. 5, comma 4, L. R. 37/2017
35 Parole soppresse al comma 26 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
36 Parole sostituite al comma 27 da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
37 Parole soppresse al comma 29 da art. 4, comma 11, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
38 Comma 29 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39 Parole sostituite al comma 30 da art. 4, comma 11, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40 Comma 31 sostituito da art. 4, comma 11, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.