Legge regionale 04 agosto 2014, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
2.
Al comma 4 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole <<In via di prima applicazione,>> sono soppresse.

3. Per l'anno 2014 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 31, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), a valere sulle risorse stanziate corrispondenti alle autorizzazioni di spesa già disposte a carico della unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, sono assegnati 90.000 euro a favore della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine.
4. La Fondazione di cui al comma 3 presenta domanda di contributo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ammissibili anche le spese relative a iniziative realizzate prima della presentazione della domanda.
5. Ai soli fini della valutazione di eventuali utili o avanzi, i soggetti di cui al capo V del titolo II della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), beneficiari di finanziamenti concessi dalla Direzione competente in materia di cultura, considerato lo scopo perseguito dagli enti territoriali di rendere la propria azione maggiormente efficace ed efficiente, esercitando funzioni e gestendo servizi in modo coordinato, sono considerati alla stregua di singoli enti territoriali beneficiari di contributi per progetti culturali.
9. Il contributo ventennale di complessivi un milione di euro pari a 50.000 euro annui e il contributo ventennale di complessivi 1.164.000 euro pari a 58.200 euro annui concessi, rispettivamente nell'anno 2008 e nell'anno 2009, al Comune di Palmanova ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 maggio 2000, n. 10 (Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata dal Friuli-Venezia Giulia), per il restauro del bastione Foscarini e della porta Aquileia o Marittima possono entrambi essere utilizzati, previa conferma dei contributi medesimi, dal beneficiario per la realizzazione di un programma pluriennale di interventi di conservazione e valorizzazione del sistema fortificato di difesa della fortezza di Palmanova.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Palmanova un contributo straordinario per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 6376 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario al Comune di Palmanova per la realizzazione a Palmanova del Museo della Resistenza del Friuli Venezia Giulia".
18. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 17 sono presentate entro il 15 settembre 2014 alla Direzione e al Servizio competenti in materia di beni culturali corredate di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa.
19. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini per la rendicontazione del contributo. I contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 17 possono essere erogati in un'unica soluzione all'atto della concessione e, in relazione ai contributi stessi, ai fini della rendicontazione sono ammissibili anche le spese effettuate in data anteriore alla presentazione della domanda.
20. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2014, così suddivisa:
a) 50.000 euro a favore dell'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena, a sostegno del funzionamento e dello sviluppo del Museo multimediale SMO (Slovensko multimedialno okno - Finestra multimediale slovena) di San Pietro al Natisone";
b) 50.000 euro a favore dell'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 4988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione del Museo della Vita Contadina Cjase Cocél di Fagagna, per il sostegno dell'attività istituzionale";
c) 60.000 euro a favore dell'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 4987 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione culturale Museo della pesca del Litorale triestino, di S. Croce in Comune di Trieste, per la realizzazione di lavori di miglioramento e adeguamento della struttura museale e della sua accessibilità".
22. In relazione alla disposizione di cui al comma 21, eventuali procedimenti amministrativi negativi, già avviati, relativi al termine del 30 aprile sono archiviati.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica sito all'interno dell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, adiacente al campo principale esistente, per il rifacimento di tutta la recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4956 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per la realizzazione di un campo di calcio in erba sintetica nell'area del Polisportivo di via Peruzza a Torre di Pordenone, per il rifacimento della recinzione perimetrale esistente e per la realizzazione dell'impianto di illuminazione artificiale".
28. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di Patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo pluriennale concesso al Comune di Gemona del Friuli ai sensi della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e a valere su fondi 2006, per l'intervento "Palazzetto dello Sport e zona esterna - II lotto", in favore di interventi di ristrutturazione e miglioramento dei campi di calcio D. Simonetti e dell'A.S.E.R.
30. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, il Servizio competente in materia di attività sportive conferma il contributo di cui al comma 28 e fissa nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del relativo contributo.
31. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge regionale 11/2013 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'esercizio 2014, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
33. Alla legge regionale 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
34. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 6 ter della legge regionale 8/2003, come introdotti dal comma 33, hanno effetto dall'1 gennaio 2015. II Servizio competente in materia di sport è autorizzato a pubblicare i bandi di cui all'articolo 6 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, per l'assegnazione delle risorse finanziarie relative all'esercizio 2015 anche nel corso dell'anno 2014.
35. I procedimenti contributivi per interventi di impiantistica sportiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2003, avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a essere disciplinati dai previgenti articoli 4, 5, 5 bis, 6, 6 bis e 9 della legge regionale 8/2003 medesima, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2011, n. 288 (Regolamento per la concessione di contributi finalizzati al potenziamento e alla qualificazione degli impianti sportivi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 8/2003).
36.
Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 4967 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi in conto capitale a Comuni singoli e associati e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale ed alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi".

37.
Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4961 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi agli enti pubblici proprietari di impianti sportivi e alle associazioni sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per lavori di ordinaria manutenzione".

38.
Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 33, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1090 e del capitolo 4970 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi ad associazioni e società sportive senza fini di lucro concessionarie di impianti sportivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili".

39.
Per le finalità previste dall'articolo 6 quater della legge regionale 8/2003, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 10.000 euro, per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 4966 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per convenzioni con il Comitato regionale del CONI per il monitoraggio dinamico degli impianti sportivi".

41. Per le finalità di cui al comma 40, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta la domanda per la realizzazione dei nuovi interventi al Servizio competente in materia di attività sportive, corredata delle relative relazioni illustrative e dei relativi preventivi di spesa.
42. Con deliberazione della Giunta regionale è autorizzato l'utilizzo del contributo di cui al comma 40 per la realizzazione dei nuovi interventi proposti e sono fissati i termini perentori di inizio e di ultimazione dei lavori.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana della Carnia un contributo per la realizzazione di "Lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo".
44. Per le finalità di cui al comma 43, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare, del relativo preventivo di spesa e del cronoprogramma dell'intervento.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 30.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, con l'onere di 90.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6364 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo alla Comunità montana della Carnia per la realizzazione di lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
47. Per le finalità di cui al comma 46 il Comune di Aviano comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone la rinuncia al contributo stesso e restituisce le somme ricevute in annualità costanti al netto delle spese sostenute e rendicontate all'Amministrazione stessa, e l'Agenzia regionale Promotur comunica all'Amministrazione provinciale di Pordenone l'accettazione della realizzazione dell'intervento medesimo, così come approvato dall'Amministrazione comunale di Aviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla modifica del programma regionale degli interventi di cui al comma 46 in relazione al trasferimento del contributo dal Comune di Aviano all'Agenzia regionale Promotur.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario per i lavori di sistemazione funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza dello stadio "Ottavio Bottecchia" divenuti necessari a seguito della partecipazione del Pordenone Calcio s.s.d s.r.l. al campionato semiprofessionistico.
50. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Comune di Pordenone presenta alla Direzione centrale competente in materia di attività sportive domanda di concessione del contributo di cui al comma 49 corredata della descrizione dei lavori, del quadro economico e di un cronoprogramma delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.
51. Per le finalità di cui al comma 49 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6390 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributo al Comune di Pordenone per i lavori di adeguamento dello stadio "Ottavio Bottecchia".
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2014 alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana una sovvenzione una tantum in misura paritaria, da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi, erogata in via anticipata e in unica soluzione.
53. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 52, corredata di una relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per le finalità di cui al comma 52 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6391 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Sovvenzione una tantum in misura paritaria alla Società Ginnastica Triestina e all'Unione Ginnastica Goriziana per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche a sollievo di oneri pregressi".
55. Per l'anno 2014, in relazione alle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62, della legge regionale 23/2013, e pervenute entro il termine del 30 giugno, è possibile trasmettere eventuali elementi mancanti entro il termine del 30 settembre.
58.
Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 25/2006, come modificato dal comma 57, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 6371 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per lo sviluppo della rete bibliotecaria regionale anche attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche".

65. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Note:
1 Comma 43 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2014
2 Parole soppresse al comma 11 da art. 6, comma 17, L. R. 27/2014
3 Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 29, lettera a), L. R. 20/2015
4 Parole sostituite al comma 25 da art. 6, comma 29, lettera b), L. R. 20/2015
5 Comma 1 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
6 Comma 57 abrogato da art. 49, comma 1, lettera gg), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7 Comma 23 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
8 Comma 61 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.
9 Comma 62 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.
10 Comma 63 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.
11 Comma 64 abrogato da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 36/2017 , a decorrere all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017, come disposto dall'art. 9, c. 1, della medesima L.R. 36/2017.
12 Il Regolamento di cui all'art. 8, c. 2, L.R. 36/2017 è stato emanato con DPReg. 16/7/2020 n. 094/Pres. (B.U.R. 29/7/2020, n. 31) ed è in vigore dal 30/7/2020.
13 Comma 60 abrogato da art. 43, comma 1, lettera x), L. R. 22/2021
14 Comma 11 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 13/2022