Legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 28/06/2018
Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all’iniziativa popolare delle leggi regionali).
Art. 8
1.
Al
comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 5/2003 il periodo <<
Nel caso di fusione tra due o pių Comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, č necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato.>> č sostituito dal seguente: <<
Nel caso di fusione tra due o pių Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum č necessario altresė che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi.>>.