<<2. La firma deve essere autenticata. Sono competenti a effettuare le autenticazioni i soggetti indicati dall'
articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia).>>.