Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

CAPO VII

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 24

(Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale)

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.

Art. 25

(Deroga all'applicazione dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000)

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito con l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 non si applica, qualora l'ente stabilisca di realizzare l'opera attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità di cui agli articoli 160 bis e 160 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In tal caso è ammessa sia la costituzione del diritto reale di superficie quanto l'alienazione del bene sul quale intervenire.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 i contributi pluriennali concessi agli enti locali per la realizzazione dei lavori pubblici possono essere utilizzati anche a copertura parziale degli oneri per canoni di locazione finanziaria o leasing operativo a fronte di operazioni di partenariato con enti pubblici o privati, purché l'utilizzo pubblico permanga per la durata minima di trenta anni.

Art. 26

(Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)

1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.

2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica

(1)

3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.

4. Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'articolo 32 della legge regionale 19/2009, fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 59, comma 1, L. R. 29/2017

Art. 27

(Conferma contributi su mutui a tasso variabile)

1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, in deroga a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 7, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi a soggetti privati di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della medesima legge regionale, qualora i mutui stessi siano negoziati o rinegoziati con riferimento al tasso variabile, ovvero estinti anticipatamente, fermo restando che l'ammontare dei contributi non può essere superiore agli oneri, in linea capitale e interessi, dei mutui negoziati, rinegoziati o estinti.

(1)

2. Ai fini del rispetto della condizione di cui al comma 1, qualora il tasso dovesse risultare inferiore al tasso preso a riferimento per la determinazione dei contributi assegnati e concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne previsti dalla legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, articolo 4, commi 95, 96 e 97), come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0187/Pres., i beneficiari sono tenuti a informare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla conoscenza del fatto, la struttura regionale che ha concesso i contributi, al fine di una rideterminazione delle annualità da erogarsi. Qualora la quota parte di contributo eccedente gli oneri, in linea capitale e interessi, fosse già stata erogata, dovrà essere restituita all'Amministrazione regionale, in applicazione delle disposizioni di cui al capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

3. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a confermare i contributi concessi ai soggetti privati e pubblici di cui all'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005 e all'articolo 4 della legge regionale 15/2005, commi 26, 27 e 28, fino al 100 per cento della spesa ammessa a contributo, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230/Pres., come modificato dal decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 187/Pres..

(2)(3)(4)(5)

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015

Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 25/2015

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 25/2015

Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015

Parole aggiunte al comma 3 da art. 4, comma 15, L. R. 33/2015

Art. 28

( ABROGATO )

(24)(25)(26)

Note:

Comma 2 sostituito da art. 4, comma 70, lettera a), L. R. 27/2014

Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 2 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera b), L. R. 27/2014

Comma 3 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014

Comma 3 ter aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014

Comma 3 quater aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014

Comma 3 quinquies aggiunto da art. 4, comma 70, lettera c), L. R. 27/2014

Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 70, lettera d), L. R. 27/2014

10  Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 70, lettera e), L. R. 27/2014

11  Comma 6 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014

12  Comma 7 abrogato da art. 4, comma 70, lettera f), L. R. 27/2014

13  Lettera c bis) del comma 8 aggiunta da art. 4, comma 70, lettera g), L. R. 27/2014

14  Comma 8 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera h), L. R. 27/2014

15  Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 70, lettera i), L. R. 27/2014

16  Lettera a ante) del comma 2 quater aggiunta da art. 4, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015

17  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 quater da art. 4, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015

18  Lettera b) del comma 2 quater sostituita da art. 4, comma 49, lettera c), L. R. 20/2015

19  Parole sostituite al comma 4 da art. 10, comma 7, lettera a), L. R. 14/2016

20  Comma 5 abrogato da art. 10, comma 7, lettera b), L. R. 14/2016

21  Comma 8 bis sostituito da art. 10, comma 7, lettera c), L. R. 14/2016

22  Comma 9 sostituito da art. 10, comma 7, lettera d), L. R. 14/2016

23  Comma 2 quater interpretato da art. 1, comma 5, L. R. 24/2016

24  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019. Il Fondo viene posto in liquidazione e successivamente soppresso secondo i tempi e le modalità previste ai commi da 9 a 13, dell'art. 13, L.R. 29/2018.

25  Articolo abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , a decorrere dal giorno successivo a quello della deliberazione della giunta regionale di cui al comma 12, dell'art. 13, L.R. 29/2018.

26  A far data dal 22/6/2019 è abrogato il presente articolo a seguito dell'adozione della DGR n. 1049 del 21 giugno 2019.

Art. 29

(Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l’acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all’estinzione.

(1)(2)(10)(11)

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.

(3)

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;

b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.

(4)

3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.

(5)

4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002.

4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.

(6)

4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all'articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.

(7)

5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.

(8)

6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.

7. I commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall'articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.

(9)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera a), L. R. 26/2014

Parole aggiunte al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera b), L. R. 26/2014

Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera c), L. R. 26/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 2, lettera d), L. R. 26/2014

Parole sostituite al comma 3 da art. 72, comma 2, lettera e), L. R. 26/2014

Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014

Comma 4 ter aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014

Parole sostituite al comma 5 da art. 72, comma 2, lettera g), L. R. 26/2014

Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera h), L. R. 26/2014

10  Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015

11  Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015

Art. 29 bis

(Norme contabili concernenti la conversione di contributi)

(1)

1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.

2. A tal fine con il predetto decreto è disposta:

a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nella responsabilità dell'ufficio cui compete la gestione del rapporto contributivo a seguito della sua mutata destinazione e la loro programmazione;

b) la modificazione degli impegni assunti a seguito della concessione del contributo, l'imputazione dei medesimi, anche in parte, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a), e l'adeguamento, laddove necessario, delle relative codifiche;

c) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto alla lettera b).

3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).

Note:

Articolo aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 20/2015

Art. 30

(Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:

<<24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.>>.

2. Al comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole <<, anche ai fini della concessione del finanziamento,>> sono soppresse.

3. All'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole <<, anche ai fini della concessione del finanziamento,>> sono soppresse;

b) il comma 34 è sostituito dal seguente:

<<34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.>>;

c) il comma 35 è abrogato.

4. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi alla struttura concedente il finanziamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 34, della legge regionale 14/2012, come sostituito dal comma 3, lettera b), non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 179 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

<<179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.>>.

6. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012, come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<degli oneri>> sono sostituite dalle seguenti: <<degli oneri anche pregressi>>;

b) le parole <<e dell'annesso ambulatorio>> sono soppresse.

7. Al comma 180 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 dopo le parole <<rendicontazione della spesa.>> sono aggiunte le seguenti: <<Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa.>>.

8. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.

Art. 31

(Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)

1. Al comma 86 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<opera di viabilità diversa>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere di viabilità diverse>>.

2. Il comma 20 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2013 è abrogato.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in località Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Al comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 (Legge finanziaria 2014), dopo le parole <<finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina>> sono inserite le seguenti: <<al valore di cessione individuato>>.

5. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2013 è inserito il seguente:

<<16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.>>.

6. Il Comune di Paularo (UD) è autorizzato a utilizzare il contributo annuo ventennale di 25.000 euro concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000, per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di Palazzo Calice anche per l'acquisto di terreni adiacenti e confinanti.

7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro già concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, può contestualmente disporre l'erogazione delle annualità di contributo già maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualità.

8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro già concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. In relazione al disposto di cui al comma 9, alla unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 9140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: <<anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto>>.

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo, assegnato con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2573 (Modifica al programma di viabilità 2009/2013), alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, finalizzato alla realizzazione di "Opere di completamento della rotatoria di collegamento al parcheggio di Sella Nevea e di un parcheggio a servizio della telecabina del Monte Canin" in Comune di Chiusaforte, per la realizzazione di "Interventi per il miglioramento e adeguamento funzionale della viabilità locale a servizio del sistema turistico nei capoluoghi e in Val Raccolana nei Comuni di Chiusaforte e Resiutta". La Comunità Montana beneficiaria presenta domanda di conferma del contributo al Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del progetto preliminare delle nuove opere da realizzare. Il decreto di concessione definisce i termini e le modalità di rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002.

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietà comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Villa Santina con i decreti n. 4448/CULT del 23 novembre 2007 e n. 4536/CULT del 4 dicembre 2008 per il "Restauro dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina - terzo lotto" e, rispettivamente, per il "Sito dell'ex stazione ferroviaria di Villa Santina: acquisto di parte di edificio adibito a magazzino-deposito e suo recupero e riuso per finalità culturali - quarto lotto", destinandoli alla "Demolizione e ricostruzione del plesso scolastico comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado". Il Comune beneficiario presenta domanda di conferma di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Servizio edilizia scolastica della Direzione centrale infrastrutture mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riassuntiva dei lavori. Il Servizio competente in materia di edilizia scolastica, verificata la congruità dell'intervento con la programmazione triennale dell'edilizia scolastica, predispone gli atti di conferma del contributo sentito il competente Servizio della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, indicando i termini e le modalità di presentazione del rendiconto.

(1)(2)(3)

Note:

Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014

Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014

Art. 32

(Variazione di destinazione dei finanziamenti per le Parrocchie Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento. Variazione di destinazione del finanziamento e conferma del contributo pluriennale per la Parrocchia di San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile. Modifica di destinazione d'uso dell'immobile della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia. Variazione di destinazione del finanziamento per l'associazione Corva Collabora del Comune di Azzano Decimo)

1. Il contributo ventennale dell'importo di 2.380 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), alla Parrocchia Madonna di Rosa e Santo Stefano di San Vito al Tagliamento (PN), per lavori di adeguamento dell'impianto elettrico della chiesa di Santo Stefano di Rosa è confermato anche per lavori di restauro e risanamento conservativo, con adeguamento degli impianti di riscaldamento e di amplificazione.

2. Il contributo ventennale dell'importo di 6.300 euro annui, concesso ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 alla Parrocchia San Lorenzo martire di Cavolano di Sacile per i lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa succursale di Santa Maria delle Grazie in località Fossabiuba di Vistorta di Sacile è confermato anche per i lavori urgenti di ricostruzione di un porticato aperto da realizzarsi nell'area preposta ad attività parrocchiali, in sostituzione dei lavori di completamento degli spazi esterni della medesima chiesa succursale.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario pluriennale di 75.000 euro annui concesso alla Parrocchia San Lorenzo Martire di Cavolano di Sacile per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di costruzione della nuova scuola materna, ai sensi dell'articolo 7, commi 49 e 50 della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi ai mutui o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario. Ai fini della conferma la Parrocchia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, copia del contratto di mutuo, anche a tasso variabile, corredata del relativo piano di ammortamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia, beneficiaria, in forza del contratto di comodato gratuito stipulato in data 15 giugno 2006, registrato in data 20 giugno 2006, del contributo ventennale di 12.661,60 euro annui ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97 della legge regionale 1/2005, per la realizzazione di opere di straordinaria manutenzione interne ed esterne presso la scuola materna parrocchiale di Zindis di proprietà della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, è autorizzata a modificare la destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo per finalità di ministero pastorale.

5. Ai fini di cui al comma 4 la Parrocchia San Matteo Apostolo di Muggia presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, Servizio edilizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione della diversa destinazione d'uso dell'immobile oggetto di contributo, unitamente all'assenso della Parrocchia Santi Giovanni e Paolo di Muggia, risultante da apposito atto aggiuntivo al contratto di comodato, debitamente registrato.

6. La struttura regionale competente prende atto della variazione della destinazione d'uso confermando il contributo concesso e rifissando i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo straordinario in conto capitale di 100.000 euro concesso all'associazione Corva Collabora di Azzano Decimo per l'acquisto di un edificio da adibire a sede per le attività delle associazioni di Corva del Comune di Azzano Decimo, ai sensi dell'articolo 6, commi 167, 168, 169, della legge regionale 14/2012, anche per le spese sostenute ai fini dell'adeguamento dei locali alla normativa vigente per il superamento delle barriere architettoniche.

Art. 33

(Gestione del territorio)

1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 34, della legge regionale 14/2012 , a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 20 febbraio 2013, n. 52 (Attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni, in via anticipata, fino alla misura massima del 50 per cento dei costi forfetari degli studi di microzonazione sismica almeno di livello 1 previsti dall'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile stessa.

(1)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 188.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 3428 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.1.1144 e del capitolo 3258 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016.

4. L'Amministrazione regionale, in esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2012, n. 4007 (Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), e nella misura prevista dall'articolo 2, comma 6 della medesima ordinanza, è autorizzata a destinare quota delle risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico nonché di edifici, come previsti dall'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, alla copertura delle spese inerenti le procedure connesse alla concessione dei relativi contributi.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3529 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per il ricorso al lavoro interinale a supporto delle attività connesse alla concessione dei contributi di cui alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge 39/2009, convertito con modificazioni, dalla legge 77/2009- fondi statali".

6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1180 e del capitolo 3530 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Oneri relativi alla realizzazione, anche con modalità informatiche, delle procedure connesse alla concessione dei contributi-spese per l'acquisto di hardware e software - fondi statali".

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 5 e 6 per complessivi 120.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 3425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014, n. 249 ( Legge regionale 21/2007, articolo 31, comma 7 e comma 8 - trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relative ad assegnazioni statali, reiscrizioni di avanzo derivante da assegnazioni statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali).

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 99, L. R. 27/2014

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 6/2003)

(3)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: <<d bis) Social-housing.>>.

2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis

(Social-housing)

1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.>>.

3. Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 le parole <<non superiore a 120 mq>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre>>.

(2)

4.

( ABROGATO )

(1)

5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.

6. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

<<2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.>>.

Note:

Comma 4 abrogato da art. 9, comma 71, L. R. 15/2014

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 13, L. R. 27/2014

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 35

(Disposizioni riguardanti immobili di edilizia convenzionata gravati da ipoteche a favore di terzi)

1. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alle seguenti condizioni:

a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;

b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;

c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia ai diritti di credito.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.

Art. 36

(Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)

1. L'Amministrazione regionale non dà corso al recupero dei crediti riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietà del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile.

2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.

3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.

4. Nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia posto in capo a persone fisiche, a seguito dell'erogazione di incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica, la rateazione prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 7/2000, non è subordinata alla prestazione di garanzie.

Art. 37

(Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)

1. All'articolo 4 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16 le parole <<, mediante aperture di credito a favore della Cassa in qualità di funzionario delegato, con vincolo di commutazione in entrata del relativo pagamento>> sono soppresse;

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata.>>.

c) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:

<<16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione.>>.

2. Al comma 18 dell'articolo 4 della legge regionale 23/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<sui rendiconti della Cassa in relazione alle aperture di credito disposte, nonché gli>> sono soppresse;

b) prima delle parole <<adempimenti connessi>> è inserita la seguente: <<sugli>>;

c) dopo le parole <<all'attuazione dei commi 16>> sono inserite le seguenti: <<, 16 bis ante>>;

d) le parole <<Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici-Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia>>.

3. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:

a) per 8.611.146,14 euro mediante storno dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 249/2014;

b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.

6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.

7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.