Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

Art. 38

(Principi)

1. La Regione assicura l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento e la tutela della salute nelle scuole attraverso l'impegno a garantire la sicurezza degli edifici scolastici mediante la programmazione regionale triennale degli interventi edilizi di interesse regionale quali ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici.

2. La programmazione triennale, strettamente correlata ai piani di dimensionamento della rete scolastica, tiene conto dei fabbisogni edilizi indicati dettagliatamente dagli enti locali e delle prevedibili esigenze di utilizzo a medio e lungo termine per effetto di eventuali rimodulazioni della rete scolastica, nonché della celerità di esecuzione degli interventi.