Legge regionale 18 luglio 2014 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022
Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
Art. 34
(Modifiche alla legge regionale 6/2003) (3)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: <<d bis) Social-housing.>>.
2. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
(Social-housing)
1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.>>.
3. Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 le parole <<non superiore a 120 mq>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre>>.
(2)
4.
( ABROGATO )
(1)
5. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 le parole <<sei mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<diciotto mesi>>.
6. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.>>.
Note:1 Comma 4 abrogato da art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
3 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.