Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilitā, telecomunicazioni e interventi contributivi.
CAPO VI
 MISURE IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 22
Art. 23
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 3/2011 č sostituito dal seguente:
<<4 bis. Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietā regionale di cui all'articolo 33, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietā regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicitā dei beni di proprietā regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, ovvero con il regolamento previsto all'articolo 16, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 33, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietā regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attivitā di cui al capo IV della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.>>.