Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
CAPO IV
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ
Art. 15
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 16
9.
Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.>>.

Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera m), L. R. 11/2022