Art. 39
(Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)
1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della
legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. La Regione č autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'universitā e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attivitā comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.
3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.
4. Gli Enti locali e gli Enti di Decentramento regionale sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietā o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali e gli Enti di Decentramento regionale che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2019
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 37, L. R. 7/2024