Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.
Art. 37
 (Disposizioni riguardanti contributi ex Gescal)
3.
Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 16, 16 bis ante, 16 bis e 18, della legge regionale 23/2001 come modificati dai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 18.759.329,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede come di seguito indicato:
b) per 10.148.183,09 euro con le entrate di pari importo previste per l'anno 2014 assegnate dallo Stato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), iscritte sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 3223 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Assegnazione di risorse del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
5. in relazione alle iscrizioni previste al comma 3 e al comma 4, lettera b), gli stanziamenti previsti sull'unità di bilancio 4.2.34 e sul capitolo 115 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e sull'unità di bilancio 8.4.2.1144 e sul capitolo 3379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono ridotti di 9.996.500 euro per l'anno 2014.
6. In sede di attuazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'Amministrazione regionale è autorizzata a considerare le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 16 bis, come sostituito dal comma 1, lettera c), della legge regionale 23/2001 quali fonti di copertura delle ultime opere autorizzate a valere sulla disponibilità del fondo unico regionale di cui all'Accordo di programma del 19 aprile 2001.
7. La Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia adotta i provvedimenti contabili conseguenti alle modifiche normative di cui al presente articolo con riferimento ai provvedimenti di concessione già assunti.