Art. 36
(Disposizioni riguardanti il recupero dei crediti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica)
1. L'Amministrazione regionale non dā corso al recupero dei crediti riconducibili a incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica mediante pignoramento immobiliare dell'alloggio oggetto dell'incentivo e relative pertinenze, ovvero di altro alloggio di proprietā del debitore nel quale egli vi risiede anagraficamente, ferma restando la facoltā di intervento ai sensi dell'
articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di incentivi erogati ai sensi delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti alla
legge regionale 6/2003, conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione delle posizioni per le quali siano in corso procedure di rientro differito, ovvero siano stati definiti i contenziosi in via di transazione.
3. Nei casi previsti dal comma 2, per i quali siano in corso opposizioni in sede giurisdizionale, la rinuncia al credito ha luogo a fronte di espressa rinuncia del debitore a ogni pretesa anche a titolo di spese legali e giudiziali.
4. Nel caso in cui l'obbligo di restituzione sia posto in capo a persone fisiche, a seguito dell'erogazione di incentivi in materia di edilizia residenziale pubblica, la rateazione prevista dall'
articolo 52, comma 2, della legge regionale 7/2000, non č subordinata alla prestazione di garanzie.