Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilitā, telecomunicazioni e interventi contributivi.
Art. 31
 (Variazione di destinazione dei finanziamenti per la Provincia di Gorizia e per i Comuni di Forni di Sopra, Paularo, Azzano Decimo, Codroipo, Maniago, Pordenone, Remanzacco, Villa Santina e per la Comunitā Montana del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale)
3. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare il contributo pluriennale concesso alla Provincia di Gorizia, ai sensi dell'articolo 10, commi da 64 a 67, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), per la costruzione di un ponte girevole in localitā Boscat in Comune di Grado, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; per le finalitā di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, corredata dalla descrizione degli interventi previsti e dei costi preventivati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessitā di conciliare le prioritā di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, č autorizzata a confermare il contributo decennale costante di 35.000 euro giā concesso al Comune di Azzano Decimo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'incrocio di via Mores di Sotto, ai sensi dell'articolo 5, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilitā comunale compresa la realizzazione di eventuali piste ciclabili da realizzarsi sul territorio comunale, anche qualora l'ente non provveda al finanziamento delle opere attraverso l'accensione di un mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario. Per le finalitā di cui al presente comma, il beneficiario presenta un'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla struttura regionale competente che, su istanza del beneficiario, puō contestualmente disporre l'erogazione delle annualitā di contributo giā maturate dall'emissione del provvedimento di concessione con l'apertura di un ruolo di spesa fissa per le restanti annualitā.
8. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessitā di conciliare le prioritā di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, č autorizzata a confermare il contributo di 50.000 euro giā concesso al Comune di Codroipo ai sensi dell'articolo 4, commi da 31 a 36, della legge regionale 14/2012, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e completamento immobili dell'impianto sportivo di Rivolto e per la realizzazione di opere di miglioramento e riqualificazione energetica dell'edificio spogliatoio attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico e adeguamento dell'impianto di illuminazione all'interno del medesimo impianto sportivo. Per le finalitā di cui al presente comma, il beneficiario presenta alla struttura regionale competente l'istanza motivata volta a ottenere la conferma del contributo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
9. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere il contributo straordinario pluriennale di 120.000 euro annui al Comune di Maniago per favorire l'acquisizione dell'impianto natatorio, ai sensi dell'articolo 6, comma 410, della legge regionale 27/2012, anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi ai mutui accollati contestualmente all'acquisizione dell'impianto. Ai fini della concessione il Comune di Maniago presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilitā, pianificazione territoriale, lavori pubblici, universitā-Servizio edilizia, copia dei contratti di mutuo, corredata del relativo piano di ammortamento e l'atto di accollo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare al Comune di Pordenone e al comune di Remanzacco rispettivamente il contributo straordinario di 700.000 euro previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 27/2012, e il contributo pluriennale previsto dall'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 2/2000, rispettivamente per il finanziamento di una perizia di variante ai lavori di realizzazione di attraversamenti lungo la S.S. 251 di Corva per favorire il deflusso nella golena del fiume Meduna e per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione del centro storico di Remanzacco - Area Broilo -1° intervento" anche per la demolizione di un edificio fatiscente di proprietā comunale, adiacente all'area medesima, con riduzione dei lavori di realizzazione dei camminamenti interni all'area e di sistemazione dell'arena.
Note:
1 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera a), L. R. 27/2014
2 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera b), L. R. 27/2014
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 7, comma 40, lettera c), L. R. 27/2014