1. In considerazione dell'attuale situazione di congiuntura economica, allo scopo di favorire la realizzazione dei lavori pubblici fruenti di contributi pluriennali concessi agli enti locali soggetti ai limiti imposti dalla normativa sul patto di stabilità e crescita, il vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito con l'
articolo 32 della legge regionale 7/2000 non si applica, qualora l'ente stabilisca di realizzare l'opera attraverso lo strumento della locazione finanziaria o del contratto di disponibilità di cui agli articoli 160 bis e 160 ter del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). In tal caso è ammessa sia la costituzione del diritto reale di superficie quanto l'alienazione del bene sul quale intervenire.