Art. 24
(Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione regionale)
1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.