<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuitā nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'
articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalitā stabilite dalla presente legge.>>.