Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2017

Misure urgenti per le autonomie locali.

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI

Art. 1

(Disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario)

1. Per il Comune di Dogna, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'articolo 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può attestare che la quota ricevuta è stata destinata per spese di manutenzione ordinaria.

Art. 2

(Disposizioni in materia di gettito IMU)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole <<a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi,>> sono soppresse.

2. All'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 31 le parole <<3 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<6.391.100,50 euro>> e la cifra <<3.2.94>> è sostituita dalla seguente: <<6.3.261>>;

b) al comma 32 le parole <<3 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<6.391.100,50 euro>> e la cifra <<9.1.1.1153>> è sostituita dalla seguente: <<12.2.4.3480>>;

c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.

Art. 3

(Disposizioni contabili)

1. Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2013 le parole <<comma 13>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 21>>.

2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.

3. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre>>.