Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a)

( ABROGATA )

b) alla lettera d) del comma 8 le parole <<le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e>> sono soppresse;

c) alla lettera f) del comma 8 le parole <<alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e>> sono soppresse.

(1)

Note:

Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 2, L.R. 25/1966.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 3 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.>>;

b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 5 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di agriturismo>>;

b)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 3/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, c. 2 bis, L.R. 25/1996.

Art. 7

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 le parole <<il rilascio dell'autorizzazione comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.>>;

b) alla lettera a) del comma 5 le parole <<sindaco del>> sono soppresse;

c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

<<c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;>>;

d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: <<, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco>>.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;

b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;

c) il personale utilizzato;

d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.

2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.

3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.

4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.

5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Subingresso)

1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.

3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.

4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole <<autorizzato allo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dello>>;

b) alla lettera b) le parole <<l'autorizzazione comunale,>> sono soppresse;

c) la lettera c) è abrogata;

d) alla lettera d) le parole <<nell'autorizzazione comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella SCIA>>;

e) alla lettera e) le parole <<alla Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<a Turismo FVG>>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 11 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;

b) al comma 4 le parole <<all'articolo 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 8>>;

c) al comma 5 le parole <<corretto utilizzo dell'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA>>.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996)

1. L'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Sospensione e decadenza dall'attività)

1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).

2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:

a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;

b) sia stato cancellato dall'elenco;

c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);

e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;

f) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006;

g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;

h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.

3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 13 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;

b) al comma 2 le parole <<l'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'ERSA>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 14 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività,>>;

b) al comma 3 le parole <<per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 25/1996)

1. All'articolo 15 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA,>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;

b) al comma 2 le parole <<L'Amministrazione regionale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>.

Art. 18

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 28/2017

Art. 19

(Modifica all'articolo 20 della legge regionale 25/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996 le parole <<ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve>> sono sostituite dalle seguenti: <<che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 25/1996)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

<<7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.